Indicazioni fondamentali
Il diritto di famiglia, banale dirlo, è materia del tutto complessa e delicata, motivo per cui, l’obiettivo che si deve porre un professionista in una sede quale questa, è quello di fornire indicazioni certamente fondamentali, ma di carattere inevitabilmente generale e sintetico.
L’obbligo della cura e del mantenimento dei figli, è previsto dalla Costituzione (art.30) e viene ad esistenza, per i genitori (anche non coniugati), per il solo fatto di averli generati: essi dovranno, in via pratica, mantenere i propri figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro specifiche e concrete capacità di lavoro (art.148 c.c.).
Lo scenario descritto non muta, ovviamente, in caso di separazione della coppia, anche non unita in matrimonio, venendo a verificarsi delle situazioni che, in caso di presenza di prole minore affetta da patologia importante o maggiorenne, parimenti malata e non autosufficiente, occorre siano disciplinate con estrema cura, tanto in sede di separazione consensuale quanto contenziosa.
A chi spetta pagare le cure?
Il cosiddetto assegno di mantenimento, assolve ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma che si estendono, ovviamente, all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo e, naturalmente, sanitario.
A riguardo di quest’ultimo tema, è necessario fissare alcuni punti di notevole rilevanza.
L’obbligazione del contributo al mantenimento, viene posta a carico del genitore non convivente con la prole minore (o maggiorenne non autosufficiente) e, nell’importo dell’assegno, da corrispondersi all’altro genitore, devono intendersi ricomprese le spese ordinarie, relative al sostentamento-mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli.
Le spese medico-sanitarie rappresentano un settore particolare ed, a tale riguardo, occorre sottolineare la decisiva importanza che hanno assunto, negli ultimi anni, i protocolli elaborati dai vari Tribunali del Paese, che si occupano di identificare e disciplinare, allo scopo di prevenire le maggiori conflittualità, l’insieme delle spese straordinarie, nelle quali, appunto, rientrano molto spesso le sopra citate spese sanitarie.
Spese ordinarie e straordinarie
In generale, sono definite straordinarie le spese mediche non prevedibili e non consuetudinarie, mentre saranno intese quale ordinarie quelle relative alle visite di controllo, di routine o connesse ad abituali trattamenti terapeutici.
La differenza non è di poco conto, poichè, il regime delle spese straordinarie, al pari di quelle non mutuabili, può prevedere una suddivisione dell’onere economico a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno ma, anche, imporre la necessità di un preventivo accordo tra i genitori stessi, in ordine allo specifico esborso in questione, accordo che, come facile immaginare, potrà risultare maggiormente complesso in proporzione alla delicatezza della pratica medica e del suo eventuale costo.
Alcuni esempi
A titolo di esempio si può citare il caso degli interventi chirurgici, considerati sempre di carattere straordinario e, da porsi in essere, solo previo accordo tra i genitori, a meno di manifesta urgenza, caso in cui, la grande maggioranza delle linee guida giudiziali, esclude la necessità dell’accordo preventivo.
L’universo delle spese per i farmaci può rivelarsi non meno complesso, con alcuni Tribunali che individuano alcune tipologie quali straordinarie che non necessitano, però, di accordi (farmaci prescritti dal pediatra, Trib. Monza) ed altri che, invece, richiedono un accordo con riguardo ad ogni farmaco prescritto da specialista (Trib. Firenze).
In sintesi
Alla luce di queste indicazioni fondamentali, appare evidente come possano rivelarsi sommamente complesse e delicate la strutturazione e gestione di un regime di separazione di genitori, rammentiamo, anche non coniugati, nel caso si debba affrontare una situazione di ricovero di un minore, o maggiorenne non autosufficiente o gravato da handicap, per patologia grave o che, comunque, comporti lunghi periodi di ospedalizzazione o riabilitazione.
Non sfugge a criteri assai più complessi, di quelli che concorrono alla disciplina di una separazione senza le problematiche di cui sopra, anche la sfera della normazione e gestione del diritto di frequentazione del minore malato, da parte del genitore non convivente o, addirittura, non affidatario: è del tutto evidente che sarà imprescindibile impegnarsi, soprattutto a livello legale, per individuare un’adeguata modalità che salvaguardi due aspetti d’importanza centrale e tutelati dalle norme e dalla giurisprudenza unanime, ossia:
il diritto a vivere appieno la propria esperienza ed il proprio ruolo di genitore, da un lato, attraverso un rapporto con il minore adeguato e, dall’altro ed ancor più importante, il diritto del piccolo malato di avere, accanto a sé e più del “normale”, entrambi i propri genitori, seppur separati.
Autore:
Avv. Carlo Bortolotti
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26/04/2021