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OBBLIGHI E DIRITTI DEI NONNI, COSA DICE LA LEGGE

La totalità dei genitori sa molto bene quale sia l’importanza della figura dei nonni e non solo, ovviamente, sotto l’aspetto dell’ausilio pratico e materiale ma, certamente, con riguardo, anche, a quello squisitamente umano ed educativo.

 

Non tutti sanno, forse, che alla figura dei nonni sono destinate delle precise disposizioni di legge e delle ampie statuizioni della giurisprudenza, in materia di diritto di famiglia.

 

In via pratica e sintetica, potremmo dire che, i nonni (in termine legale, gli ascendenti del minore), godono tanto del diritto ad avere un rapporto significativo con i propri nipoti quanto sono gravati, di converso, dall’obbligo al mantenimento degli stessi, in caso di necessità e laddove i genitori, per svariati motivi, non riescano in alcun modo a provvedervi autonomamente.

 

Sotto il primo profilo, a riguardo del diritto dei nonni a mantenere un rapporto reale e costante con i nipoti, si segnala la norma dettata dall’art 317 bis del c.c., che si colloca nel più ampio ambito del diritto, del minore, di crescere il più serenamente possibile nella propria famiglia di origine.

 

Possiamo quindi concludere, e sempre in via pratica, che esiste un diritto di visita, dei nonni, ai nipoti, tutelabile anche in via giudiziale, cui possono essere opposti, dai genitori, fondati motivi di fatto e diritto che, nell’ottica del maggior valore della tutela della sicurezza e serenità dei figli minorenni, portano a ritenere che, la frequentazione con gli ascendenti, possa ritenersi sconsigliabile o, addirittura, negativa.

 

Utile rammentare che, la Cassazione, ha da ultimo chiarito che, il diritto sopra ricordato, valga anche per soggetti non direttamente legati al minore in linea retta, ma che affianchino, in via stabile, l’ascendente legittimo (nonno/a), quali la compagna o nuovo coniuge dello stesso.
Venendo, invece, all’aspetto relativo agli obblighi di mantenimento a carico dei nonni, riguardo il nipote minore di età, basti qui rammentare il dettato dell’art. 316 bis del c.c. che, come sopra accennato, statuisce come gli ascendenti siano chiamati a fornire i mezzi necessari, affinché i genitori possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli, in via subordinata e sussidiaria, con ciò dovendosi concludere che non ci si potrà rivolgere direttamente a loro per un aiuto economico per il solo fatto che, uno dei genitori, non contribuisca al mantenimento dei figli, se l’altro genitore risulti ampiamente in grado di occuparsene.

 

L’obbligo di mantenimento dei nonni può, pertanto ed in via di massima chiarezza, ritenersi sussistente a fronte dell’oggettiva impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli, da parte di entrambi i genitori.

 

La prova, in giudizio, di tale scenario di fatto, sarà posta a carico di questi ultimi, laddove sarà richiesta non solo la dimostrazione della vera e propria impossibilità materiale di sostenere le spese essenziali per il mantenimento dei figli ma, anche, la prova effettiva della sussistenza di tale condizione, nonostante il massimo e verificabile impegno, dei genitori medesimi, nell’ottica della soluzione materiale del problema.

 

Avv. Carlo Bortolotti

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28/09/2021